|
| Pagina aggiornata il:
|
Corato, crollo
della palazzina di via Alemanni di DS Corato Secondo il Procuratore della Repubblica di Trani e l’ordinanza del dirigente dell’ufficio urbanistico del Comune di Corato, i proprietari della palazzina crollata di via Alemanni avrebbero dovuto provvedere allo nomina di un tecnico per lo sgombero delle macerie e per la rimozione delle parti pericolanti. Gli interessati, tramite i loro legali, hanno contestato chiedendo giustamente la revoca dell’ordinanza o in via subordinata che lo sgombero fosse eseguito a cura e spese del Comune. L’Amministrazione Comunale ha stanziato 100.000 € a favore dei residenti di via Alemanni, come anticipo per conto dello Stato e dei responsabili del crollo, per far fronte a tutte le esigenze degli abitanti. Nulla da eccepire sull’anticipo delle spese, anche perché sin dal primo momento abbiamo sostenuto che la causa del crollo andasse ricercata nel dissesto idrogeologico che investe una buona parte del nostro territorio e di conseguenza la responsabilità del crollo, a nostro avviso, è del Comune che ha ritardato e continua a ritardare nell’eseguire quegli interventi necessari per far fronte all’antico fenomeno del "rigurgito" che determina l'innalzamento della falda. Ma l’aspetto scandaloso di questa vicenda è la nomina del tecnico che ha curato la rimozione delle parti pericolanti: infatti, nonostante che il condominio di via Alemanni avesse già un tecnico di propria fiducia che avrebbe potuto tranquillamente eseguire l’incarico, il Comune di Corato per la prima volta nella sua storia (Non ci sono precedenti! Vero Gino Perrone?), ha affidato un incarico professionale ad un Consigliere Comunale in carica (naturalmente di Forza Italia), sostenendo che è stata una scelta obbligata perché diversi tecnici contattati non hanno dato la disponibilità. E’ inutile dire che la legge (D.L.vo 267/2000 art. 78 comma 5) vieta a Sindaci, Assessori e Consiglieri di ricoprire incarichi e assumere consulenze, tanto per il nostro Sindaco è normale derogare alle leggi vigenti. |