inviaci una email
[Torna all'homepage]                  [Stampa questo articolo]                  [Invia ad un amico]
Pagina aggiornata il:  29-12-06


Osservazioni del consigliere comunale Giacomo De Lillo sul contratto stipulato dal Comune di Corato con l'Italgas
Le osservazioni si riferiscono al comunicato letto dal Presidente del Consiglio nell'ultima seduta di Cons. Comunale

del Consigliere comunale SDI Giacomo De Lillo

Ill.mo Sig.

Presidente del Consiglio Comunale

e p.c. Sig. Sindaco

Sig. Segretario Generale

Sig. Dirigente Settore

Lavori Pubblici

CORATO

Mi riferisco alla nota prot. 23910 del 27.11.2006 di cui V.S. ha dato lettura nella seduta di Consiglio Comunale del 13.12.06 e con la quale il Dirigente del Settore Lavori Pubblici dà esito ai quesiti da me posti nella seduta di Consiglio del 14.11.06.

Nel merito mi dichiaro solo parzialmente soddisfatto.

Soddisfatto perché la proposta di proroga della concessione “Italgas” esaminata dal Consiglio Comunale nella seduta del 14.11.06, esattamente ad un anno di distanza dalla data in cui il Consiglio Comunale stesso avrebbe potuto tutelare al meglio gli interessi dei cittadini, ha fatto emergere il sospetto di inadempienze contrattuali della Società nei confronti del Comune, sospetto che, nella nota del Dirigente, si trasforma in certezza.

Non soddisfatto perché la stessa nota non sembra voler sostenere, come avrebbe dovuto, fino in fondo, le ragioni e i diritti del Comune.

Per completezza di esposizione da parte mia e per facilitare la comprensione da parte di V.S. e

di chi legge per conoscenza, riporterò, con le premesse che li giustificano, i quesiti da me posti, le risposte offerte dal Dirigente ed avallate dal Segretario Generale e, infine, le mie considerazioni su queste ultime.

Dicevo a conclusione del mio intervento sull’argomento nella seduta del 14.11.06:

“ Noi riteniamo, Sig. Presidente, che il rapporto di fiducia con l’Italgas sia venuto meno e che siano venuti meno i principi di correttezza e di buona fede che dovrebbero regolare i rapporti tra contraenti, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 del codice civile. Lo dimostrano i comportamenti furbeschi e contraddittori tenuti dall’Italgas sia attraverso le diverse versioni di atti aggiuntivi presentati a questo Consiglio Comunale, sia attraverso il diverso ed estremamente più vantaggioso trattamento usato nei confronti di altri Comuni della nostra stessa Provincia: comportamenti che potrebbero anche giustificare la decadenza dell’Italgas dalla concessione, come previsto dall’art. 16 della convenzione.

Noi, Sig. Presidente, nutriamo la fondata speranza che all’interno della maggioranza possa trovare spazio una più approfondita riflessione sull’argomento ed una più serena valutazione degli interessi della città.

E, per favorire questa riflessione, prima di una decisione che potrebbe risultare avventata, intendiamo porre al Presidente del Consiglio Comunale, perché se ne faccia autorevole portavoce presso gli Uffici competenti e riferisca al Consiglio nella prossima seduta, una serie di quesiti che mi accingo ad esporre.

In sostanza chiediamo di sapere se, in esecuzione della convenzione per la concessione del pubblico servizio di distribuzione del gas, sottoscritta il 26 marzo 1982 ed allegata al contratto Rep. n. 48 del 14 luglio 1982:

1 l’Italgas abbia corrisposto al Comune di Corato, a partire dal 1986, la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche ai sensi di legge e secondo le tariffe previste o se sia stata esonerata in applicazione di specifiche norme di legge.

2 l’Italgasabbia versato al Comune, a partire dal 1° dicembre 1989, il canone annuo di lire 2.500.000 e se detto canone, a partire dal 1° dicembre 1992, sia stato annualmente adeguato nella medesima percentuale di aumento tariffario riferito al costo standard del metano concesso dall’Autorità competente alla Società. In caso affermativo chiediamo che sia fornita copia conforme all’originale della documentazione comprovante l’avvenuto versamento.

3 l’Italgas abbia ufficialmente inviato al Comune di Corato, fin dal dicembre 1986, copia del registro contenente l’elenco degli impianti appartenenti alla rete di distribuzione del gas realizzata nel nostro territorio e se, successivamente al 1986 e con cadenza annuale, siano stati forniti gli aggiornamenti con le indicazioni della estensione della rete, con la suddivisione delle parti di essa costruite con oneri a carico della Società e di quelle costruite dalla Società ma la cui spesa sia stata coperta con contributi in conto capitale o con mutui agevolati versati alla Società stessa dal Comune od ottenuti in base a leggi dello Stato o di altri Enti pubblici nazionali od extranazionali.

4 l’Italgas abbia elencato, nel registro di cui al punto precedente, le modifiche e le sostituzioni apportate agli impianti, nonché eventuali altre opere realizzate successivamente con finanziamenti pubblici.

5 ll Comune, a mente dell’art. 13 della convenzione, abbia mai controllato le caratteristiche calorifiche prescritte e le tariffe di vendita del gas.

6 in favore del Comune di Corato e su sua richiesta siano state mai applicate tariffe speciali.

7 da quale persona fisica, munita di mandato, la Società sia rappresentata in Corato e quale sia il domicilio della Società in Corato.

Riformuliamo e formalizziamo questi quesiti, Sig. Presidente, perché fino ad oggi non ci sono pervenute risposte esaurienti e documentate e perché l’eventuale accertamento dell’inosservanza, da parte della Società, di qualcuno degli obblighi contrattuali, potrebbe rafforzare in noi la sensazione di sopravvenuta inaffidabilità della Società Italgas e quindi l’ipotesi di decadenza della stessa dall’affidamento in concessione della distribuzione del gas nella nostra città.”

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici ha dato ai quesiti, nell’ordine, le seguenti risposte:

1 Per disposizione di legge, ai sensi del D.Lgs. n. 507/1993, gli impianti in rete di gas metano, al termine della durata stabilita in convenzione, sono trasferiti nel patrimonio indisponibile del Comune e sono esenti dal pagamento dell’imposta TOSAP.

Osservazioni: La norma di legge richiamata è riportata in forma incompleta, in quanto l’art. 49 del D. Lgs. N. 507/93, alla lettera a), esenta dalla tassa “le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima.”

Ora, com’è noto, solo una parte degli impianti, quella, cioè, realizzata con gli importi derivanti da contributi ed agevolazioni, sarà trasferito gratuitamente in proprietà del Comune. Un’altra parte, di cui ancora oggi non si conosce la consistenza, invece, passerà al Comune, “a fronte di un corrispettivo determinato secondo il criterio di stima industriale, così come previsto nel T.U. n. 2578 del 15.10.1925.”

Ad ogni buon conto, parliamo di una norma introdotta nel 1993, cioè sette anni dopo l’ultimazione dei lavori di impianto della rete di distribuzione. E’ evidente, pertanto, che l’Italgas non solo non ha corrisposto, per l’intera rete, la tassa di occupazione permanente fino al 1993, ma non l’ha corrisposta, sia pure per quota parte, dal 1993 ad oggi.

Se si applicano, com’è doveroso, le sanzioni previste dall’art. 53 dello stesso D. Lgs. 507/93, il Comune risulterà creditore di qualche centinaio di milioni in vecchie lire.

2 L’Azienda erogatrice ITALGS SUD Spa, a partire dal 1986, ha regolarmente corrisposto il canone annuo pattuito in 2.500.000 di vecchie lire. Nel 1992 lo stesso è stato aggiornato alle variazione dell’indice ISTAT. L’ultimo versamento da parte della suddetta Azienda risulta essere stato effettuato in data 30.11.2005 nella misura stabilita di Euro 1.396,50 oltre IVA.

Osservazioni: Premesso che la richiesta di copia dei documenti attestanti gli esguiti pagamenti non è stata soddisfata, riesce difficile credere che l’Italgas dal 1986 abbia “regolarmente” corrisposto il canone annuo pattuito, a meno che non abbia voluto “elargirlo” a prescindere dalla convenzione che ne prevedeva il versamento a partire dal terzo anno dal completamento della rete di primo impianto e cioè dal 1989.

Né è vero che, a partire dal 1992, il canone dovesse essere adeguato alle variazioni dell’indice ISTAT, quanto, piuttosto, “nella medesima percentuale di aumento tariffario riferito al costo standard del metano, concesso dall’Autorità competente alla Società”, come previsto dall’art. 1, comma 4, lettera d) della convenzione. E se si tiene conto che il costo del metano è indicizzato con il costo del petrolio, si ha un canone più che raddoppiato nel corso dei 14 anni.

3 Malgrado le esortazioni di questo Ufficio che ha richiesto più volte l’elenco di tutti gli impianti, al fine di attivare la procedura di accertamento e controllo di corretto funzionamento degli impianti termici prevista dalla legge n. 46/1990, non è pervenuto alcun riscontro da parte dell’Azienda erogatrice, pur avendo avuto assicurazioni che era in corso da parte della medesima l’elaborazione dell’archivio informatico degli utenti.

Osservazioni: Questa inadempienza contrattuale, confermata dal Dirigente, appare come la più macroscopica e più perniciosa perché, con tale comportamento omissivo, la Società non ha mai consentito al Comune di poter ponderare e motivare le ragioni di pubblico interesse che avrebbero dovuto sostenere l’atto di proroga del termine del periodo transitorio, peraltro incautamente adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 14.11.06.

A ciò è da aggiungere l’ulteriore impedimento frapposto all’attivazione delle procedure di accertamento e controllo del corretto funzionamento degli impianti, come giustamente lamentato dal Dirigente.

4 Conseguentemente, allo stato attuale non è possibile verificare l’aggiornamento del suddetto archivio con le modifiche e le sostituzioni apportate ai suddetti impianti.

Osservazioni: E’ una evidente conseguenza dell’inadempienza di cui al punto precedente e si pone come aggravante del comportamento omissivo dell’Italgas.

5 In merito a quanto previsto dall’art. 13 dell’atto convenzionale, pur sottolineando che il Comune si riservava il diritto di effettuare controlli sulle caratteristiche del gas distribuito, in contraddittorio con l’Azienda erogatrice, non ha ritenuto avvalersi di tale facoltà. Contestualmente, però, il Comune ha verificato la conformità degli stessi impianti in modo indiretto attraverso le prove di tenuta obbligatorie per gli allacciamenti/utenza al fine di certificare il tutto all’ASL competente territorialmente.

Osservazioni: La risposta dell’Ufficio denuncia una grave omissione del Comune, con riguardo sia alle caratteristiche calorifiche prescritte del gas che, soprattutto, al controllo delle tariffe di vendita.

E’ noto, infatti, che col nuovo sistema tariffario scompare la tradizionale classificazione delle tariffe in ragione dell’uso del gas (cucina – acqua calda – riscaldamento, ecc.) e se ne introduce una unica costituita da una parte “fissa”, ossia una quota annuale indipendente dai consumi, e una parte “variabile”, dipendente dai consumi. E’ evidente che, aumentando la quota fissa, la società di distribuzione si assicura una cospicua entrata, a prescindere dai consumi.

6 In favore del Comune, le spese per allacciamenti di utenze pubbliche e/o di proprietà comunale sono state a titolo gratuito (vedi, da ultimo, l’allacciamento a costo zero della nuova sede periferica degli uffici comunali di Via Lago di Viti n. 24).

Osservazioni: La risposta non è soddisfacente perché il quesito era riferito al comma 3 dell’art. 15 della convenzione, laddove sono previste tariffe particolari che il Comune potrebbe richiedere di applicare in favore, per esempio, di famiglie meno abbienti o di Associazioni di volontariato, o di anziani soli ed indigenti, ecc.

Non v’era, nel quesito, il riferimento all’art. 1, comma 4, lettera a) della convenzione, laddove si prevede che per gli edifici gestiti dal Comune, ma non di sua proprietà, l’impegno ad eseguire gratuitamente gli allacciamenti alla rete gas è limitato ai primi tre anni con decorrenza dall’inizio dei lavori. La Società Italgas, cioè, avrebbe potuto eseguire allacciamenti gratuiti solo entro il 1985/86 e non oltre tale data. Tant’è che l’immobile in uso del Comune e di proprietà della Comunità Braccianti, in Via S. Lucia, non è stato mai allacciato alla rete gas, malgrado le legittime richieste avanzate in più occasioni. Che la convenzione prevedesse eccezioni alla norma, a distanza di venti anni, non è dato di sapere. Ovviamente sul caso potrebbero farsi altre considerazioni che qui si omettono.

7 Il responsabile tecnico, incaricato dall’Azienda erogatrice, è il Sig. Carmine Frisoli, in sostituzione del p.i. Vito Russo a riposo per quiescenza, reperibile presso gli Uffici dell’Italgas Sud Spa – Gr. Es. Puglia Nord –con sede in Andria alla Via Trani n. 75.

Osservazioni: Anche in questo caso, dopo la soppressione dell’Ufficio, l’Italgas non è più rappresentata a Corato da persona fisica munita di mandato, né ha più domicilio a Corato, come previsto dall’art. 22 della convenzione.

Il cittadino, pertanto, che avesse necessità di incontrare tecnici o impiegati della Società, non avrebbe che da recarsi ad Andria, alla Via Trani n. 75.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto chiede se V.S. non ritenga di sottoporre al Consiglio Comunale la proposta di attivazione delle procedure previste dall’art. 16 della Convenzione stipulata in data 14.07.982 tra il Comune di Corato e la Società Italgas, allo scopo di pervenire alla dichiarazione di decadenza della concessione ed alla determinazione delle maggiori, cospicue somme dovute dalla Società medesima in applicazione dell’art. 53 del D. Lgs. N. 507/93 e dell’art. 1, comma 4, lettera d) della più volte richiamata Convenzione, oltre al risarcimento dei gravi danni a quantificarsi.

Corato 28.12.2006

Il Consigliere SDI

Dott. Giacomo De Lillo

[torna indietro]